Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione siano valutate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.;
al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;
al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,