Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che per tutti i provvedimenti giurisdizionali nell'ambito dell'autorizzazione, esecuzione di operazioni intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche sia competente il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale per le indagini preliminari, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.;
al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;
al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,