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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.10.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, inserire le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che nell'esecuzione delle operazioni di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero trasmetta immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti con le garanzie del contraddittorio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;

   b) prevedere che nelle esecuzioni delle operazioni di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, i difensori, prima del deposito verbali e le registrazioni possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni;

   c) modificare l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale prevedendo che l'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni;

   d) prevedere che effettuato il deposito, il giudice invita le parti ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.;

   sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione)

  1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

    1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

    1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

    3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

    3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.»;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale inserire le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale inserire le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,