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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.05.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di correzione dell'eccessiva dilatazione dei tempi processuali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la disciplina dei termini di durata del processo penale sono adottati nel rispetto del principio cardine di correzione delle disfunzioni del sistema che incidono sulle cause di rinvio del processo penale, con particolare riguardo a:

   a) omessa/irregolare notifica all'imputato;

   b) omessa/irregolare notifica al difensore;

   c) omessa/irregolare notifica alla persona offesa;

   d) mancata traduzione dell'imputato detenuto;

   e) assenza del Giudice titolare;

   f) assenza del Pubblico Ministero titolare;

   g) precarietà del Collegio per assenza di alcuni o tutti i membri titolari;

   h) problemi logistici (assenza trascrittori, orario sindacale del personale);

   i) eccessivo carico del ruolo;

   l) omessa citazione dei testi del Pubblico Ministero;

   m) assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero.

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri prevedendo, in particolare:

    1) due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;

    2) la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse;

   b) modifica delle norme in materia di carriera, avanzamento e promozioni dei magistrati, bandendo ogni automatismo e istituendo rigorosi criteri meritocratici;

   c) modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati al fine di darvi concreta attuazione.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.