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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di rivelazione di segreto e accesso abusivo ai procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 379-bis del codice penale trasformandone oggetto e rubrica in: «Rivelazione illecita di segreti inerenti a procedimento penale» e nel senso di prevedere una differenziazione della gravità del reato e delle pene stabilendo:

    1) che chiunque riveli indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

    2) che se il fatto sia commesso per colpa, ovvero se la rivelazione di segreti sia stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione sia stabilita fino a un anno;

    3) che se l'autore della rivelazione è un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, la pena sia la reclusione da uno a cinque anni;

    4) che chiunque rilasci dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e non osservi il divieto di cui all'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, si punito con la reclusione da uno a tre anni.

   b) introdurre, dopo l'articolo 617-septies del codice penale, i seguenti articoli contenenti nuove fattispecie di reato:

    1) l'articolo 617-octies, che preveda il reato di «Accesso abusivo ad atti del procedimento penale», stabilendo che chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prenda diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;

    2) l'articolo 617-novies, che preveda il reato di «Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti», stabilendo che, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del codice penale e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detenga documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    3) l'articolo 617-decies che preveda il reato di «Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni», stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da pubblico ufficiale, o da incaricato di un pubblico servizio, la pena sia stabilita nella reclusione da uno a cinque anni.

   c) modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere:

    1) ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo le parole: «a guisa di informazione», siano sostituite dalle parole: «nel contenuto»;

    2) che l'importo dell'ammenda sia sostituito con il seguente: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

    3) che dopo il primo comma se ne inserisca un secondo che stabilisca che, in caso di condanna, sia prevista la pubblicazione della sentenza con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale.