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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
01.01.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Giustizia riparativa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a introdurre e implementare gli strumenti di mediazione nel procedimento penale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) predisporre linee guida metodologiche per la giustizia riparativa, coerenti con le definizioni e rispettose dei principi sanciti a livello internazionale, come quelli della volontarietà delle parti, della confidenzialità, del consenso informato e dell'assenza di pregiudizio per i diritti di difesa e per la presunzione di innocenza dell'autore del reato;

   b) escludere dall'applicazione del presente articolo le ipotesi di reato di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011;

   c) prevedere standard formativi per mediatori e facilitatori dei conflitti;

   d) istituire un modello di accreditamento dei centri di giustizia riparativa e un albo dei mediatori penali;

   e) prevedere una completa ed effettiva informazione delle vittime circa i servizi di giustizia riparativa disponibili;

   f) prevedere che i percorsi di giustizia riparativa siano accessibili in ogni stato e grado del procedimento, inclusa la cognizione;

   g) prevedere che l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa non incontri preclusioni oggettive in relazione alla gravità dei reati o alla presenza di vittime collettive o diffuse;

   h) rendere effettivo il ricorso ai percorsi di giustizia riparativa nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova e incoraggiarlo rispetto agli istituti incentrati sulla riparazione del danno cagionato dal reato (come quelli basati su condotte riparatorie) o rispetto a meccanismi di depenalizzazione in concreto fondati sulla tenuità del fatto, affinché restituiscano attenzione alle vittime di reato;

   i) prevedere, attraverso riforma degli articoli 1 e 15 legge 26 luglio 1975, n. 354, che, nella generale ottica dell'individualizzazione del trattamento penitenziario ai sensi dell'articolo 13 della 13 legge 26 luglio 1975, n. 354, tutti i condannati e gli internati possano accedere, se lo desiderano, a programmi di giustizia riparativa durante l'esecuzione della pena;

   l) prevedere che ai destinatari di misure alternative alla detenzione ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 sia concessa, se lo desiderano, la possibilità di fruire di programmi di giustizia riparativa, sempre che non risulti pregiudizievole per le vittime del reato;

   m) prevedere che al tipo di esito di un programma di giustizia riparativa non possano essere associate conseguenze giuridiche pregiudizievoli per coloro che vi partecipano, coerentemente con quanto statuito dall'articolo 29, comma 4, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

   n) rendere effettiva la disponibilità di servizi di giustizia riparativa sul territorio e, segnatamente, presso ciascun distretto di Corte d'appello, istituendo strutture pubbliche o accreditando strutture private che garantiscano la sicurezza e l'affidabilità del proprio operato, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e secondaria.

  Conseguentemente, al Capo I, rubrica, sostituire la parola: Delega con la seguente: Deleghe