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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.9.500.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.9.500.4.

  All'emendamento 9.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 188 del codice penale aggiungere che nei casi di condanna per il reato di cui all'articolo 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 286 del 1998 ovvero per il reato di cui all'articolo 416-bis o all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché per i reati con finalità di terrorismo anche internazionale, le obbligazioni di cui al primo comma si trasmettono ai successori a titolo universale o particolare del condannato, nei limiti della massa ereditaria e comunque entro il termine di cinque anni dal decesso.

em. 9.500.