All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Al fine di definire l'arretrato riferito ai giudizi penali, nonché in un'ottica di stabilità degli organici degli Uffici giudiziari, è prorogata a settantadue anni l'età pensionabile dei magistrati.