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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.500.48. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.500.48.
irricevibile

  All'emendamento 14.500 del Governo, all'articolo 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».

em. 14.500.