All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Quando per il reato la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, il termine è di due anni».