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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.0500.89. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.0500.89.

  All'emendamento del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale nonché, nei procedimenti per gli altri reati, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. Per i reati indicati nel primo periodo, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.