All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 7, sostituire le parole: novantesimo giorno fino alla fine con le seguenti: momento in cui pervengono al giudice che deve procedere al nuovo giudizio gli atti previsti dall'articolo 625 e, al più tardi, dal trentesimo giorno successivo al deposito della motivazione della sentenza di annullamento.