All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale.