All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguenti:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 21, comma 1, del codice antimafia, disponendo che il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede.
1-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una riformulazione dell'articolo 17 del codice antimafia disponendo che al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali.