All'emendamento 11.500 del Governo, relativo all'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo uno ed in attuazione delle linee guida contenute nelle risoluzioni 8/1 e 8/9 della conferenza degli Stati parte della convenzione di Merida prevedere misure normative volte ad attuare:
a) trasparenza e responsabilità nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) cooperazione interistituzionale ai fini della individuazione, del sequestro e della confisca dei proventi di reato;
c) uso efficace delle risorse statali nel settore dell'amministrazione dei beni;
d) rafforzamento delle capacità delle autorità competenti per la gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati accompagnato dal coinvolgimento di esse anche nelle prime fasi del processo di preparazione e pianificazione del sequestro;
e) potenziamento del ricorso alle fonti di informazione ed in particolare delle banche dati suscettibili di influire positivamente sulla qualità e sull'efficienza dell'attività di recupero dei patrimoni.