All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), aggiungere infine, le parole: ; modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati che svolgono funzione di giudici dell'udienza preliminare, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio.