All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-ter), dopo le parole: giudice per le indagini preliminari aggiungere le seguenti: che, rilevata l'inerzia del pubblico ministero dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e delle relative proroghe, conceda un termine perentorio, non superiore a tre mesi, per notificare l'avviso di cui all'articolo 415-bis o per richiedere l'archiviazione. Scaduto inutilmente il termine, si determina la decadenza dell'azione penale.