Sostituire l'articolo 11 con il seguente: «I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi».
Al comma 1, sostituire le parole: dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici con le seguenti: dalla registrazione del logo ufficiale degli eventi sportivi e fieristici.