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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 243

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2022  [ apri ]
11.04.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

  1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale idoneo a istigare la commissione di delitti con finalità di terrorismo, ovvero materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  2. La pena è aumentata se il materiale detenuto sia di ingente quantità.
  3. Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per comprovate finalità di lavoro, di studio o per altri giustificati motivi.

Il Relatore