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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 243

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2021  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di misure di contrasto al finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni della radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per contrastare le persone fisiche e giuridiche, comprese le autorità governative, le organizzazioni e le aziende di stati stranieri che, con donazioni o finanziamenti diretti o indiretti, possono arrecare minaccia allo Stato Italiano, alla democrazia, alle libertà fondamentali e ai diritti umani.
  2. L'esercizio della delega avviene secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) istituire e tenere, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un pubblico registro dove sono individuate le persone fisiche o giuridiche, incluse autorità o organizzazioni statali estere, ritenute pericolose per le libertà fondamentali, la democrazia e la sicurezza dello Stato;

   b) prevedere il divieto di accettare o utilizzare, anche indirettamente, finanziamenti provenienti da soggetti iscritti nel registro di cui alla lettera precedente;

   c) prevedere che l'iscrizione nel registro avvenga di concerto con i Servizi di informazione e di sicurezza e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base di un'approfondita istruttoria e che questi, ciascuno per la propria competenza, indichino preventivamente le implicazioni in materia di politica di sicurezza e di politica estera derivanti dall'iscrizione di ciascun soggetto iscritto nel summenzionato registro; prevedere che nella fase istruttoria debbano essere altresì acquisite le relative informazioni fiscali e doganali; prevedere che dell'avvio e degli esiti della fase istruttoria venga data tempestiva comunicazione al Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista istituito ai sensi della presente legge;

   d) prevedere che l'iscrizione nel registro di cui alla lettera a) abbia durata quinquennale dal giorno della delibera e che possa essere rinnovata più volte per ulteriori 5 anni. Prevedere che dell'iscrizione nel pubblico registro venga data tempestivamente pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale;

   e) prevedere che avverso l'iscrizione nel registro sia ammesso ricorso in opposizione;

   f) prevedere la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di adottare i necessari provvedimenti cautelari su richiesta delle parti; prevedere che le autorità giudiziarie competenti possano bloccare, in caso di operazioni finanziarie sospette collegate ai divieti indicati nella presente legge, le transazioni bancarie per un massimo di 10 giorni a fini istruttori; disciplinare le modalità di segnalazione, da parte degli istituti di credito, di tali operazioni sospette alle autorità competenti;

   g) prevedere che chiunque riceva una o più donazioni, da parte di soggetti iscritti nel registro, in beni o denaro del valore complessivo superiore nell'anno solare a 500 euro sia punito con la multa e che debba restituire quanto ricevuto al donatore entro 14 giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera;

   h) prevedere che le donazioni in denaro ricevute in violazione della presente legge, e che non possono essere restituite al donatore, debbano essere trasferite su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente; disciplinare le modalità di restituzione delle somme ai beneficiari nei casi in cui venga cancellata l'iscrizione nel registro;

   i) prevedere che le donazioni ricevute in forma diversa dalle somme di denaro, e che non possono essere restituiti al donatore, debbano essere smaltite dal beneficiario alle condizioni appositamente indicate dal prefetto; prevedere che il beneficiario sia tenuto a versare, su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un importo quantificato in base ai giorni di ritardo nello smaltimento rispetto ai termini indicati al comma 1 e ai benefici ottenuti, al netto dei costi sostenuti per le operazioni di vendita o smaltimento; prevedere che, per le donazioni in servizi, venga fatto immediato divieto di utilizzazione da parte del beneficiario e che lo stesso debba darne notizia alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente entro e non oltre giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera; prevedere che i termini indicati nella presente lettera possano essere estesi su autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   l) prevedere che i beneficiari delle donazioni provenienti da soggetti iscritti nel registro debbano darne comunicazione al prefetto, entro 10 giorni dalla data di ricezione e che per ciascuna donazione debba essere rilasciata apposita ricevuta;

   m) prevedere che i prefetti, anche d'ufficio, possano condurre opportuni accertamenti su enti o persone fisiche o giuridiche sospettate di ricevere o utilizzare fondi vietati ai sensi della presente legge, di predicazioni di matrice jihadista pericolose per la tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e per la sicurezza dello Stato; prevedere che le risultanze degli accertamenti condotti di cui ai commi precedenti siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

   n) prevedere che tutte le predicazioni religiose devono essere tenute in lingua italiana e non possono contenere discorsi di incitamento all'odio religioso o di negazione delle libertà fondamentali;

   o) prevedere che in caso di azioni volte a perturbare gravemente l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, provocando odio o violenza contro una persona o un gruppo di persone, i prefetti possano adottare provvedimenti urgenti per disporre la chiusura temporanea dei luoghi di culto o culturali di matrice religiosa, che tali provvedimenti siano immediatamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che questa possa disporre la chiusura definitiva dei luoghi indicati;

   p) disciplinare, nel codice penale, che chiunque riveli, trasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo informazioni per finalità jihadiste relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona, tali da renderlo identificabile e localizzabile, al fine di esporre lui o i membri della sua famiglia a un rischio immediato di danni alla vita, all'integrità fisica o mentale o alle proprietà sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 45.000 euro.