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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 243

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2021  [ apri ]
11.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354, promuova il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge con particolare attenzione e recupero per quei detenuti che possono essere destinatari di un tentativo di reclutamento finalizzato alla radicalizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.