Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 5-ter», aggiungere il seguente:
Art. 5-quater.
1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.