All'articolo 6, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.