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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.50. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
6.50.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo, non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.