Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo, non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.