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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
6.2.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito di un'attività di impresa fino a: acque e bevande con le seguenti: in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti.

  Conseguentemente , al medesimo capoverso «Art. 5.»:

   1. al comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute;

   2. al comma 2, sostituire la parola: nocivo con la seguente: dannoso;

   3. al comma 4, sostituire le parole: grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità con le seguenti: grado di dannosità dell'alimento;

   4. al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   «b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere al l'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche;

   b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo, non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche».