Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 517-sexies, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla parola: chiunque, premettere le seguenti: fatti salvi i prodotti di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento UE n. 1308/2013, i prodotti di cui all'allegato II del regolamento UE n. 251/2014 ed i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento UE n. 2019/787;
b) sostituire le parole: da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.