Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui siano riscontrati gravi pericoli per la salute umana, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i sindaci dei comuni hanno facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo di prodotti fitosanitari fino al ristabilimento delle condizioni di non pericolosità».