Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma: 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle fattispecie previste dagli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale, nonché nei confronti dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato realizzato il reato.