Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 5-ter inserire il seguente: Art. 5-quater. – Se i fatti di cui all'articolo 5 riguardano il superamento dei limiti delle cariche microbiche stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, la punibilità è esclusa quando sono rispettati gli obblighi, le procedure e le misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare.