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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.41. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
6.41.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche.