Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato;
b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.