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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
6.16.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sopprimere le seguenti parole: , anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

   «3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
   4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
   5. Quando dal fatto di cui al comma 1 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.
   6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.
   7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

   a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato».