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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
6.1.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962. n. 283)

  1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

   a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

   b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

   c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

   d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

   e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

   2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
   3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
   4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta dannoso, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.
   3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
   4. Quando il fatto, in relazione al grado di dannosità dell'alimento, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
   5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista ridotta di due terzi.
   6. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

   a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, per eventuali effetti tossici cumulativi e/o in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato. Quando il danno non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche;

   c) si intende inadatto al consumo umano quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione;

   d) quando il deterioramento, inteso quale degradazione sensoriale e/o organolettica tale da rendere inaccettabile l'alimento per il consumo non sia di immediata percepibilità è necessario procedere all'accertamento dello stesso attraverso indagini tecnico scientifiche».

   c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 5-bis. – 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in qualunque fase di un'attività di impresa, produce trasforma o distribuisce alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;
   Art. 5-quater. – Se i fatti di cui all'articolo 5 riguardano il superamento dei limiti delle cariche microbiche stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, la punibilità è esclusa quando sono rispettati gli obblighi, le procedure e le misure precauzionali prescritte dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzate alla gestione del rischio alimentare.

   d) dopo l'articolo 12-bis sono inseriti i seguenti:

   «Art. 12-ter. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
   3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
   4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività pericolose.
   5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
   6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
   7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
   8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
   9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
   10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
   11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.
   12. La sospensione dei procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
   13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
   14. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 13.
   15. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.
   Art. 12-quater. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
   3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.
   4. Decorsi due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare».