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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
4.2.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 246, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Qualora, nell'ambito dell'ispezione di cose, sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente».

  Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 223, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice di procedura penale».