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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
4.1.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 246, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se l'ispezione di cose consiste nell'attività di prelievo e campionamento, si procede sempre nelle forme dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le operazioni sono eseguite secondo le procedure e le modalità operative previste da leggi, decreti e regolamenti di settore. Delle operazioni di prelievo e campionamento è redatto verbale in forma integrale.
   2-ter. I campioni realizzati, previa consegna di un'aliquota alla parte, sono inviati a cura del personale procedente ai laboratori pubblici accreditati o, in mancanza, a laboratori privati accreditati per le successive determinazioni analitiche. Delle operazioni di trasporto e di conservazione dei campioni è redatto verbale riassuntivo.».

  Conseguentemente al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale».