Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 246, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Se l'ispezione di cose consiste nell'attività di prelievo e campionamento, si procede sempre nelle forme dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le operazioni sono eseguite secondo le procedure e le modalità operative previste da leggi, decreti e regolamenti di settore. Delle operazioni di prelievo e campionamento è redatto verbale in forma integrale.
2-ter. I campioni realizzati, previa consegna di un'aliquota alla parte, sono inviati a cura del personale procedente ai laboratori pubblici accreditati o, in mancanza, a laboratori privati accreditati per le successive determinazioni analitiche. Delle operazioni di trasporto e di conservazione dei campioni è redatto verbale riassuntivo.».
Conseguentemente al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice di procedura penale».