Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 515, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Con riferimento ai reati di cui al primo comma e di cui all'articolo 517-sexies non è punibile chi consegni un alimento decongelato, pur non avendone dato contestuale indicazione, nei casi in cui il trattamento di congelamento abbia riguardato:
a) gli ingredienti presenti nel prodotto finale;
b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità».