stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2427

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2020  [ apri ]
2.2.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) All'articolo 515, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Con riferimento ai reati di cui al primo comma e di cui all'articolo 517-sexies non è punibile chi consegni un alimento decongelato, pur non avendone dato contestuale indicazione, nei casi in cui il trattamento di congelamento abbia riguardato:

   a) gli ingredienti presenti nel prodotto finale;

   b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

   c) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità».

ident. 2.25.