Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 439, aggiungere in fine i seguenti commi: Se dal fatto deriva la morte di animali domestici o selvatici la pena di cui al primo comma è aumentata.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo per avvelenamento si intende l'immissione in qualunque forma di sostanze tossiche nelle acque o negli alimenti, in misura idonea a causare lesioni gravi o gravissime in caso di consumo in quantità normali degli stessi.