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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
8.9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, alinea, dopo le parole: o del presidente della provincia, aggiungere le seguenti: , all'atto dell'assunzione e comunque entro la conclusione dell'iter di formazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della presente legge.;

   b) al comma 5, sopprimere la lettera e);

   c) sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Le regioni, con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione, seguendo gli schemi organizzativi dettati dall'Unione europea per la vestizione e la livrea delle Forze di Polizia e quindi omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale siano uguali su tutto il territorio nazionale.