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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
7.10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono, anche nelle forme associate previste dalla legge, Corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di:

   a) polizia amministrativa locale;

   b) polizia dell'edilizia e dell'urbanistica;

   c) polizia del commercio;

   d) esercizio del prelievo ittico e venatorio;

   e) polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

   f) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   g) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

   h) pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia;

   i) vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza;

   l) polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;

   m) concorso alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nel rispetto delle previsioni della presente legge;

   n) tutela della sicurezza urbana e delle fasce deboli della popolazione anche attraverso servizi e reparti istituiti all'uopo.

  2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, il Corpo di polizia locale esercita, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, al personale del Corpo di polizia locale è riconosciuta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
  3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dal Corpo di polizia locale nel territorio dell'ente di appartenenza, nonché nel territorio di altri enti locali della provincia e della città metropolitana, secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.
  4. Le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
  5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane secondo le competenze stabilite per legge.