Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;
b) all'articolo 20, secondo comma, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo»;
2) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale»;
3) al comma 4, lettera a), dopo le parole: e i funzionari aggiungere le seguenti: e i coordinatori dei corpi e servizi;
4) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e i coordinatori;
5) sopprimere lettera c).