Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 57, secondo comma, lettera b), del codice di procedura penale dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono inserite le seguenti: «delle regioni, limitatamente alle funzioni di competenza, e.».