Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, lettera a), dopo le parole: «Agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni» sono inserite le seguenti: «nonché agli agenti dipendenti delle regioni medesime»;
b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «gli agenti dipendenti degli enti locali» sono inserite le seguenti: «nonché gli agenti dipendenti delle regioni medesime.».