stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
21.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

  1 Al personale della Polizia Locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti della Polizia di Stato e agli organi equivalenti nei corrispondenti ruoli e qualifiche, la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 150 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 50 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5. Nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere.
  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.