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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
20.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali.».
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto della Polizia Locale, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

   b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in Polizia Locale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, determinate sulla base esclusiva del dato associativo e con il criterio della radicazione su tutto il territorio nazionale e non inferiore al 5 per cento;

   c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

  3. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».
  4. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle professionalità e delle specificità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per il personale non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
  5. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
  7. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono, per quanto di rispettiva competenza, un codice di comportamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale.