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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
18.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale)

  1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.
  2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle schede identificative AFIS delle persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici, ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
  3. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti di cui al comma 2, acquisiti autonomamente, nel predetto C.E.D., ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Nei casi di sequestro o dissequestro di un veicolo, si applica quanto previsto dall'articolo 213, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Con il decreto di cui all'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono stabilite le modalità di collegamento con i sistemi informativi indicati al comma 1.
  5. All'articolo 21, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i Corpi di polizia locale trasmettono ai fini dell'inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato».
  6. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. Il collegamento con il predetto sistema è effettuato secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di rispettiva competenza, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.
  7. L'appartenente al Corpo di polizia locale che comunica o fa uso di dati e informazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
  8. Gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti Corpi di polizia locale dei propri compiti, sono esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.