Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del personale alle disposizioni di cui al presente articolo e comunque per un lasso di tempo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita la conduzione di veicoli di servizio agli appartenenti alla Polizia locale sprovvisti della patente di servizio, purché frequentanti il corso teorico finalizzato al rilascio della patente di servizio o in attesa dello svolgimento dell'esame pratico.