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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
15.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Armamento del personale della polizia locale)

  1. Il personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, presta servizio obbligatoriamente armato con le armi in dotazione. Porta senza licenza le armi in dotazione individuale anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Il predetto personale, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti con il regolamento adottato dall'ente locale di appartenenza ai sensi del comma 4, può altresì portare le armi in dotazione di reparto nell'ambito territoriale del medesimo ente locale e al di fuori di esso limitatamente allo svolgimento dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
  2. Le tipologie delle armi di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, stabiliti:

   a) i requisiti addestrativi richiesti per l'affidamento delle armi;

   b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

   c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuate in relazione al tipo di servizio;

   d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

  4. I comuni, le province e le città metropolitane, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 2, disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle armerie dei dipendenti dei corpi di polizia locale.
  5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continuano ad osservarsi le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.