Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di polizia locale, le regioni possono, in alternativa, avvalersi delle scuole delle Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, previo accordo con le rispettive amministrazioni e le coperture delle spese per il personale della polizia locale.