stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)

  1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.
  2. Il Sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti previsti dalla presente legge.
  3. Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte del Prefetto.