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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 242

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2022  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di polizia locale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di polizia locale. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) con riferimento al personale della polizia locale:

    1) definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti, del relativo inquadramento e dei relativi compiti e responsabilità, attribuendo al comandante il ruolo apicale nella struttura non amministrativa; individuazione dei requisiti per l'attribuzione di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

    2) definizione degli orientamenti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale iniziale e in servizio al fine di favorire il successo delle politiche integrate per la sicurezza;

    3) disposizioni in materia di contrattazione e in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica; istituzione di un'apposita sezione contrattuale riservata alla polizia locale, alla quale, ove compatibili, per la parte economica e funzionale si applicano le previsioni poste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile; riconoscimento per il personale della polizia locale dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari; istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato;

   b) con riferimento agli strumenti e alle dotazioni del personale della polizia locale:

    1) definizione delle caratteristiche minime dei mezzi e degli strumenti operativi, anche al fine di standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale soprattutto in attività inerenti alle politiche integrate per la sicurezza;

    2) disciplina delle caratteristiche tecniche minime delle uniformi e dei veicoli, nonché dei criteri generali minimi concernenti l'assegnazione dei distintivi di grado delle uniformi e le modalità d'uso, delle caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi e da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

    3) definizione dell'armamento del personale della polizia locale, stabilendo i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi, i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso, il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato, le modalità di tenuta e di custodia delle armi, nonché i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati;

    4) individuazione degli strumenti di autotutela; apposizione sull'uniforme di un codice identificativo univoco finalizzato a consentire la successiva e non immediata identificazione dell'operatore; rilascio della patente di servizio e di speciali targhe di immatricolazione per i veicoli in dotazione alla polizia locale;

    5) disciplina del collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e delle esenzioni dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e del pedaggio autostradale;

   c) definizione della modalità di scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana e per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza attraverso:

    1) l'individuazione, in relazione alle funzioni svolte, delle banche dati, anche gestite dal Ministero dell'interno, accessibili, anche a titolo gratuito, dal personale della polizia locale;

    2) l'individuazione dei criteri di accesso e l'indicazione del personale abilitato alla consultazione delle banche dati;

    3) l'adozione di piattaforme digitali tra loro compatibili per favorire lo scambio di informazioni tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, sui principali aspetti delle attività di rispettiva competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza;

    4) la raccolta e la mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori a cura dei comuni capoluogo, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega, lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.